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Cooperative – Liquidazione Coatta Amministrativa e Fallimento – Opponibilità del decreto ingiuntivo

Tribunale di Grosseto, decreto n. 695/2016 del 21.1.2016 (caso patrocinato da S. Checchi)

I

“Il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale, né può più acquisire tale valore con successivo decreto di esecutorietà per mancata opposizione, poiché, intervenuto il fallimento, ogni credito, secondo quanto prescrive l’art. 52 L.F., deve essere accertato nel concorso dei creditori, secondo le regole stabilite dagli artt. 92 ss. L.F., in sede di accertamento del passivo. Di conseguenza, il predetto decreto ingiuntivo non è opponibile alla procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa e del tutto legittimamente il Commissario Liquidatore non ha riconosciuto il privilegio ipotecario e l’ammissione al passivo delle spese legali e di iscrizione ipotecaria sostenute dal creditore”.


Tribunale di Grosseto, decreto n. 695/2016 del 21.1.2016 (caso patrocinato da S. Checchi)

Con la pronuncia in questione il Tribunale di Grosseto ha ritenuto la correttezza dell’operato del Commissario Liquidatore di una Liquidazione Coatta Amministrativa di una cooperativa edilizia, il quale, in sede di formazione dello stato passivo, aveva rigettato l’istanza di una Banca creditrice che aveva richiesto l’ammissione in via privilegiata di un proprio credito fondato su un decreto ingiuntivo che era stato rilasciato prima dell’aperura della procedura concorsuale ma che, prima di quella data, non era tuttavia munito della clausola di esecutorietà. Accogliendo la tesi sostenuta dal Liquidatore e difesa nel giudizio di opposizione proposto dalla Banca, il Tribunale ha giustificato la decisione ribadendo l’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della Cassazione, secondo il quale “in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., all’esito di una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che (a differenza della funzione di verifica affidata al Cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp.att. c.p.c) si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo di ingiunzione. Atto cui non può dunque surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo, sì che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è opponibile al fallimento, perché il relativo credito, non accertato con provvedimento passato in cosa giudicata formale e sostanziale anteriormente alla sentenza dichiarativa, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. Fall., art. 52, anche nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c venga poi emesso nel corso della procedura concorsuale” (in tal senso, Cass., sez. I, 31.7.2015, n. 16215, conforme, ex multis, a Cass., 2014, n. 2112; Cass., 27.1.2014, n. 1650; Cass., 11.10.2013, n. 23202; Cass., 23.12.2011, n. 28553; Cass., 13.3.2009, n. 6198; Cass., 26.3.2004, n. 6085). La Suprema Corte, esclude radicalmente che per il decreto ingiuntivo il giudicato si formi con il mero decorso del termine per la proposizione dell’opposizione e precisa che “il decreto di esecutorietà si distingue dalla mera attestazione di cancelleria, cui non può certamente reputarsi equivalente, sia sotto il profilo dell’organo emanante, sia sotto quello del contenuto del controllo, limitato il primo al fatto storico della mancata opposizione decorso il termine perentorio ed il secondo esteso all’accertamento della regolarità della notificazione”; la funzione devoluta al giudice dall’art. 647 c.p.c. è infatti molto diversa da quella della verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 disp.att.c.p.c. sulla mancata proposizione di una impugnazione ordinaria nei termini di legge e dall’art. 153 disp.att.c.p.c. sulla verifica che “la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto”. Se ne differenzia per il compimento di una attività giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio, che, come già detto, nel processo a cognizione ordinaria ha luogo come primo atto del giudice e nel processo di ingiunzione, ove non sia stata poposta opposizione, ha luogo come ultimo atto del giudice. La conoscenza del decreto da parte dell’ingiunto non rappresenta perciò una condicio juris che può essere accertata al di fuori del processo di ingiunzione, eventualmente anche dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo, ma costituisce l’oggetto di una verifica giurisdizionale che si pone all’interno del procedimento di ingiunzione e che conclude l’attività in esso riservata al giudice in caso di mancata opposizione. (S.C.)