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DIRITTO PENALE AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

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Molto più di quanto generalmente si creda, la violazione di norme amministrative comporta anche conseguenze penali.

Ciò avviene specialmente quando la legge dà all’amministrazione il potere di controllare o limitare lo svolgimento di attività economiche ed imprenditoriali. Si pensi ad esempio alla disciplina in materia edilizia ed urbanistica, alle norme a tutela del paesaggio e dell’ambiente, a quelle in materia sanitaria e di tutela della salute pubblica o della sicurezza sul lavoro. Porre in essere un’attività senza over ottenuto i permessi amministrativi necessari in base a queste norme, o in violazione dei limiti ivi previsti o anche sulla base di permessi esistenti ma che si ritenga siano stati erroneamente rilasciati dall’Amministrazione può spesso essere previsto come reato e comportare quindi il rischio di essere coinvolti in un processo penale. Per non dire dei rischi penali connessi alla violazione di norme tributarie che, oltre tutto, sono sempre più ingarbugliate e difficili da interpretare.

Nel caso poi dei c.d. “reati contro la P.A.” previsti dal codice penale – sia quelli tipici dei pubblici ufficiali (dall’abuso d’ufficio, alla corruzione, alla concussione, al peculato), che molti di quelli realizzabili direttamente anche dai privati (come, ad esempio, la turbativa d’asta, l’esercizio abusivo di una professione, l’interruzione di pubblico servizio o il nuovo “traffico di influenze illecite”) – il collegamento con l’attività dell’Amministrazione e la sua legittimità o il riferimento a nozioni proprie del diritto amministrativo (come quella di “pubblico ufficiale”, o di “pubblico servizio”) costituiscono addirittura elementi essenziali per l’esistenza o meno del reato.

Nelle ipotesi citate (che fanno capo al c.d. “penale amministrativo” o al “penale tributario”) è altresì frequente che, oltre alle persone fisiche, risultino coinvolti gli enti e le società per i quali essi abbiano agito, nei cui confronti il reato dell’amministratore o del dipendente può far scattare la responsabilità amministrativa da reato prevista dal D.lgs. n. 231/2001.

In tutti questi casi,  di “penale” ci sono la sanzione e il Giudice chiamato a decidere, ma la “sostanza” delle questioni da affrontare e da cui dipenderanno gli esiti del procedimento penale sta tutta all’interno del “diritto amministrativo”, o della sua branca “tributaria”: settori altamente specialistici che raramente l’avvocato penalista “classico”, che si occupa del diritto penale ordinario e criminale, padroneggia.

Rivolgervi allo Studio Legale RFA per le questioni ed i processi di diritto penale “amministrativo” o “tributario”, vi garantisce di poter disporre delle qualificate competenze integrate, amministrativistiche e penalistiche – comprovate dai profili dei nostri soci e professionisti  – che sono indispensabili per affrontare con le più alte probabilità di successo casi del genere, in cui, oltre alla vostra attività, sono in gioco i vostri beni più importanti. Siamo pronti ad assistervi in queste eventualità sia in fase di consulenza preventiva, al fine di consentirvi di evitare i possibili rischi penali derivanti da comportamenti “amministrativamente” erronei o non corretti o di predisporre i modelli organizzativi che consentono all’ente di evitare la responsabilità della legge 231, sia – ove necessario – per difendervi con determinazione nell’eventuale processo penale in cui siate coinvolti. I partners dello Studio Legale RFA, in particolare, hanno una lunga esperienza di gestione di processi penali di questo tipo, nei quali hanno difeso con alte percentuali di successo privati e imprese, al pari di funzionari e amministratori pubblici.  Per quello che riguarda poi il settore societario tributario, RFA può ulteriormente avvalersi della consulenza di studi commerciali con cui collabora, presenti all’interno dei locali dello Studio.