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Serre solari: possono essere realizzate anche con chiusure in vetro di logge e terrazze ed essere “accessibili” dall’abitazione

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 9 novembre 2023, n. 9634 (caso patrocinato da L. Righi e N. Felli)
Serre solari: possono essere realizzate anche con chiusure in vetro di logge e terrazze ed essere “accessibili” dall’abitazione
Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 9 novembre 2023, n. 9634 (caso patrocinato da L. Righi e N. Felli)  

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La sentenza del Consiglio di Stato in commento, che ha annullato il diniego di sanatoria che era stato opposto da un Comune toscano all’istanza di regolarizzazione presentata dai clienti dello Studio RFA, ha fornito utili indicazioni al fine di chiarire le caratteristiche delle c.d. “serre solari” perché tali strutture si possano considerare ” volumi tecnici” e “impianti”, non computabili come superfici o volumi ai fini dell’applicazione delle norme urbanistiche.

Le c.d. “serre solari” o “serre solari bioclimatiche” sono sistemi solari passivi per il miglioramento dell’efficienza energetica, realizzate in aderenza a edifici e utilizzate per captare la radiazione solare e mitigare il clima interno dei locali. Esse, pertanto, non hanno lo scopo di ricavare un’area utilizzabile esterna agli edifici, ma specificamente per realizzare un risparmio energetico. Per tale ragione , dal punto di vista edilizio-urbanistico, costituiscono “impianti che non creano superficie né volumetria utile“.

Nel caso di specie, i clienti dello Studio RFA avevano realizzato la “serra solare” mediante la chiusura con tamponature in vetro di un balcone/loggia a servizio del proprio appartamento, separando sempre con pareti in vetro l'”ex balcone/loggia” dal vano adiacente.

Il Comune aveva ritenuto la struttura incompatibile con le caratteristiche della “serra solare”, sostenendo che si trattasse di un ampliamento di superficie e volume abitativo non consentito dalla propria disciplina urbanistica. In particolare, la tesi dell’Amministrazione era quella secondo cui le “serre solari” non potessero essere realizzate mediante chiusure di logge o terrazze, dovendo essere totalmente trasparenti, e comunque non potessero prevedere aperture tali da metterle in collegamento con l’abitazione.

In accoglimento delle tesi sostenute dal Prof. Avv. Luca Righi e dall’Avv. Nicoletta Felli il Supremo Consesso amministrativo ha invece affermato:

a) che le serre solari ben possono essere realizzate “mediante chiusura di logge e terrazze (e quindi avere un lato e la copertura non trasparenti)“;

b) che, per quanto non possano essere destinate “alla permanenza continuativa di persone, né dotate a tal fine di climatizzazione artificiale“, l’utilizzo abitativo con esse incompatibile non può essere desunto “semplicemente dalle dimensioni … né dal fatto che allo spazio interno alla serra si potrebbe accedere dall’interno del locale <climatizzato>. Tale ultima circostanza in particolare non è rilevante, in mancanza di altri elementi (presenza di arredi e di impianti tipici di un uso abitativo) atti a dimostrare un utilizzo abitativo dello spazio in questione. Anzi, che il fatto che la parete vetrata di separazione dello spazio adibito a “serra solare” dall’abitazione possa aprirsi deve ragionevolmente ritenersi “dovuto alla necessità di agevolare il trasferimento del calore creatosi all’interno della serra verso il locale da climatizzare”. Inoltre, se si seguisse l’opposta tesi, si finirebbe addirittura “per negare in assoluto la possibilità di accedere all’interno di una serra solare, al fine di evitare che essa venga considerata un ampliamento: una simile limitazione, oltre ad ostacolare le operazioni di ordinaria pulizia e manutenzione, con tutta evidenza finirebbe per comprimere le facoltà del proprietario oltre ogni ragionevolezza, impedendo che all’interno della serra si esplichino anche quelle attività che costituiscono normale utilizzazione di una terrazza o di una tettoia”, frustrando in sostanza le stesse finalità della normativa di settore che per favorire “modelli di efficientamento energetico degli edifici, e in particolare i modelli di tipo <passivo>, considera le <serre solari> quali manufatti che non generano né volume né superficie utile, con quanto ne consegue ai fini del rispetto della normativa urbanistica ed edilizia“;

c) infine, che il fatto che gli strumenti edilizi ed urbanistici di un Comune non prevedano le <serre solari> non è motivo sufficiente per non considerarle “ammissibili in deroga” ai limiti di superficie e volumetrici ivi previsti, se vi sia (come nel caso della Toscana: Reg. Reg. n. 64/2013) una disciplina regionale che abbia disciplinato tali tipologie di strutture. (L.R.)