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Appalti pubblici: gli “illeciti professionali” vanno dichiarati anche oltre il triennio

Tar Lazio, Roma, sez. I, 30 gennaio - 8 febbraio 2019, n. 1695 (caso patrocinato da L. Righi)
Appalti pubblici: gli “illeciti professionali” vanno dichiarati anche oltre il triennio
Tar Lazio, Roma, sez. I, 30 gennaio - 8 febbraio 2019, n. 1695 (caso patrocinato da L. Righi) 

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L’impresa partecipante alla gara d’appalto deve dichiarare gli eventi valutabili come “illeciti professionali” anche se anteriori al triennio precedente alla data di indizione della gara. Il Tar del Lazio, in accoglimento delle difese sostenute dal Prof. Avv. Luca Righi per l’impresa vincitrice della gara, ha conseguentemente confermato l’esclusione di altra concorrente, rigettandone il ricorso. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett c) del D.lgs. n. 50/2016 nel testo precedente alle ultime modifiche apportate con il D.L. n. 135/201 (come chiarito e specificato anche dalle Linee Guida ANAC n. 6/2017 e dalla stessa giurisprudenza), le imprese devono dichiarare “qualsiasi condotta legata all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un obbligo giuridico di carattere civile, penale ed amministrativo” (da ultimo Cons. Stato, sez. V, 19.11.2018, n. 6529; idem, sez. III, 5.9.2017, n. 4192).  In tale contesto, non è configurabile in capo all’impresa alcun potere preventivo di “filtro”, né alcuna facoltà di scegliere i fatti da dichiarare. Sussiste invece un vero e proprio obbligo di omnicomprensività della dichiarazione che solo può permettere all’Amministrazione di effettuare con piena cognizione le valutazioni di competenza (v. tra le altre, Cons. Stato, sez. III, 5.9.2017, n. 4192; idem, 11.4.2016, n. 1412; idem 25.2.2015, n. 943). Partendo da tali presupposti, la sentenza in commento ha tuttavia chiarito ulteriormente  che l’obbligo dichiarativo in questione riguarda anche fatti che (come nel caso) siano anteriori al triennio dalla pubblicazione della gara. Infatti “una limitazione triennale è invero richiamata dal successivo comma 10, ma attiene alla diversa rilevanza della pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la P.A. (limitazione che ben si giustifica con la natura necessariamente temporanea della sanzione afflittiva) e non attiene in alcun modo all’esercizio del potere della P.A. di escludere l’operatore economico, ai sensi del comma 5, lett. c), da una procedura di appalto”. In sostanza le previsioni di durata massima del periodo di interdizione dalle gare si riferisce alle sole condizioni che abbiano efficacia automaticamente escludente e in presenza delle quali la stazione appaltante è priva di poteri di valutazione. In tutti gli altri casi (e quindi in particolare quando si tratti di “illeciti professionali”) questi possono rilevare anche se compiuti oltre il termine indicato, dovendo quindi essere dichiarati dall’impresa concorrente. L’omissione di tale dichiarazione comporta di per sé l’esclusione dalla gara. (L.R.)

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