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Appalti pubblici – Offerte anomale – Modifica giustificazioni di prezzo

Consiglio di Stato, sez. III, 19 gennaio 2017, n. 514 (caso patrocinato da L. Righi)
Appalti pubblici – Offerte anomale – Modifica giustificazioni di prezzo
Consiglio di Stato, sez. III, 19 gennaio 2017, n. 514 (caso patrocinato da L. Righi) 

I

“In sede di procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è consentito che, fermo restando il corrispettivo offerto, il concorrente modifichi le giustificazioni anticipate di costo che erano state allegate all’offerta in ossequio a quanto era richiesto dal disciplinare di gara”


Consiglio di Stato, sez. III, 19 gennaio 2017, n. 514 (caso patrocinato da L. Righi)

Il concorrente a gara di appalto pubblico la cui offerta sia sottoposta a verifica di anomalia non è vincolato, nel corso del relativo procedimento, alle giustificazioni del prezzo prodotte insieme all’offerta, ma può, fermo restando il corrispettivo, modificarle al fine di dimostrare la sostenibilità ecomomica dello stesso. Il Consiglio di Stato, contro l’opposto avviso del giudice di prime cure ed in accoglimento delle tesi sostenute da L. Righi per un consorzio di cooperative, ha confermato l’aggiudicazione che quest’ultimo aveva ottenuto di un importante appalto di servizi e che era stato  annullato in primo grado dal Tar Toscana, su ricorso proposto dall’impresa seconda classificata. Quest’ultima aveva sostenuto che, per dimostrare la sostenibilità economica della propria offerta in sede di verifica dell’anomalia, l’aggiudicatario aveva dovuto modificare i dati forniti nella “scheda giustificazioni prezzo” che il disciplinare aveva richiesto ai concorrenti di allegare all’offerta, ciò che avrebbe costituito una modifica della composizione degli elementi di costo tale da incidere sul contenuto dell’offerta stessa. Il Consiglio di Stato ha chiarito che vi è invece una “oggettiva distinzione tra contenuto dell’offerta e giustificazioni del prezzo in sede di verifica della sua eventuale anomalia”. Queste ultime, in quanto “prodotte al solo fine di accertare se l’offerta nel suo complesso risulti attendibile”, non sono – diversamente dal corrispettivo offerto che è immodificabile – intangibili e ben possono essere modificate nell’ambito del procedimento di verifica di anomalia rispetto a quanto anticipatamente indicato dall’impresa in gara (v. anche Cons. Stato, sez. VI, n. 5102/2015). (L.R.)