La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza segnalata, ha rigettato l’appello proposto da un’impresa di costruzioni avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto le domande risarcitorie formulate nei confronti di un Comune della Toscana, difeso dall’Avv. Nicoletta Felli dello studio legale Righi-Felli in relazione a un appalto pubblico per la realizzazione di un’opera idraulica.
L’impresa lamentava l’abnorme durata del rapporto e i ritardi nella consegna delle aree di cantiere, chiedendo il riconoscimento di maggiori oneri e costi di sicurezza derivanti dall’anomalo andamento dei lavori. La Corte ha tuttavia confermato la correttezza della decisione impugnata, evidenziando che le riserve iscritte dall’appaltatore difettavano di specificità e tempestività, non consentendo all’amministrazione di verificare con immediatezza le circostanze addotte né di valutare eventuali rimedi gestionali o economici.
Il Collegio ha inoltre ribadito un principio di diritto di rilievo generale: negli appalti pubblici, la consegna dei lavori costituisce un obbligo contrattuale della Pubblica Amministrazione, il cui inadempimento può generare responsabilità, ma non conferisce all’appaltatore il diritto di risolvere il contratto o di ottenere il risarcimento del danno. All’appaltatore è riconosciuta soltanto la facoltà di chiedere il recesso dal contratto, e solo in caso di mancato accoglimento di tale istanza può sorgere un diritto a un indennizzo per i maggiori oneri derivanti dal ritardo. In assenza dell’esercizio di tale facoltà, si presume che il contratto resti eseguibile senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.
La decisione, che conferma l’impostazione del giudice di primo grado, riafferma l’importanza della disciplina delle riserve e del principio di collaborazione contrattuale negli appalti di opere pubbliche.