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Autovelox: chi li commercializza non può contestare l’approvazione ministeriale di un dispositivo rilasciata al produttore/distributore esclusivo

TAR Lazio, Roma, Sez. III, sentenz3 13 maggio 2026, nn. 9457 e 9458

Con le due analoghe sentenze rese in forma semplificata, il TAR Lazio ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da un’impresa venditrice/noleggiatrice dispositivi di rilevazione della velocità da altri prodotti avverso i decreti con i quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva “confermato” l’approvazione degli stessi, attestandone la conformità al D.M. n. 282/2017.

La società ricorrente aveva sostenuto che gli atti ministeriali fossero lesivi della propria posizione nel mercato dei misuratori di velocità, occupandosi essa della commercializzazione di misuratori di velocità dotati di certificato delle rispettive case produttrici che ne attesta la conformità ai relativi prototipi approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre i gravati atti avrebbero confermato genericamente l’approvazione di dispositivo, in tesi, senza specificarne l’ambito di applicazione e senza operare verifiche e test adeguati.

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare formulata dalla difesa della società controinteressata, assistita dallo studio legale RF, rilevando il difetto di legittimazione e soprattutto di interesse al ricorso. Secondo il Collegio, infatti, i provvedimenti impugnati si limitavano a confermare l’approvazione di uno specifico dispositivo tecnico, senza incidere direttamente sulla posizione della ricorrente, la quale non aveva peraltro dimostrato né di essere produttrice di apparecchi alternativi, né di essere impossibilitata a commercializzare il dispositivo oggetto dei decreti.

La sentenza ribadisce che l’interesse a ricorrere non può coincidere con un generico interesse al ripristino della legalità o con l’aspirazione a limitare la presenza sul mercato di prodotti ritenuti concorrenti. Occorre, invece, la prova di una lesione personale, attuale e concreta, nonché dell’utilità specifica che deriverebbe dall’annullamento dell’atto impugnato.

La decisione assume rilievo perché si inserisce, sia pur con una diversa prospettiva, nel più ampio dibattito, oggi particolarmente attuale, sulla distinzione tra “approvazione” e “omologazione” degli apparecchi di rilevazione della velocità (c.d. “autovelox”). La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti più volte affermato, nel contenzioso relativo alle sanzioni amministrative per violazione dei limiti di velocità, che l’”approvazione” ministeriale non è automaticamente equipollente all’”omologazione” (che però ad oggi è mancante della necessaria regolamentazione attuativa) richiesta dall’art. 142, comma 6, del Codice della Strada, trattandosi di procedimenti distinti per natura, funzione e presupposti.

Il TAR Lazio non entra nel merito di tale questione, che peraltro costituiva espressamente il presupposto dei ricorsi e la giustificazione dell’interesse “anticoncorrenziale” che si voleva far valere sulla base dell’osservazione secondo cui proprio l’incertezza causata dal “revirement” della Cassazione avrebbe provocato un sostanziale “blocco” del mercato degli “autovelox”, di cui la ricorrente aveva subito gli effetti negativi e che sarebbe  stato, a suo dire, aggravato dalle “conferme di approvazione” impugnate.

Ne deriva comunque un principio di sicuro interesse pratico: il dibattito sulla necessità dell’”omologazione” degli autovelox resta invero centrale nel giudizio di opposizione alle sanzioni, dove rileva la validità probatoria dell’accertamento; ma non legittima, di per sé, qualunque operatore del settore a impugnare in via generale gli atti ministeriali di approvazione o conferma dell’approvazione di questi dispositivi, in assenza di uno specifico e comprovato pregiudizio concorrenziale.

(L.R.)