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Il Consiglio di Stato, con una recente sentenza che ha concluso in modo favorevole all’assistito dello Studio RFA un lungo e complesso contenzioso, ha affermato alcuni importanti principi in tema di riedizione del potere amministrativo a seguito dell’annullamento giurisdizionale di un precedente provvedimento.
La vicenda riguardava un intervento edilizio su un immobile vincolato, comportante la realizzazione di alcune finestre, la cui legittimità dipendeva dall’accertamento della preesistenza o meno delle medesime: si trattava, cioè, di stabilire se fosse stata effettuata una nuova apertura o la riapertura di finestre preesistenti. I provvedimenti abilitativi ottenuti dal Comune e dalla Sovrintendenza sul presupposto che si trattasse di “riapertura” di finestre preesistenti erano stati precedentemente annullati con sentenze del Giudice Amministrativo, passate in giudicato, che avevano ritenuto i provvedimenti viziati da difetto di motivazione e di istruttoria, lasciando intendere che sul fatto che si trattasse di “riapertura di finestre preesistenti” gli accertamenti svolti e gli elementi valutati non fossero stati sufficientemente approfonditi. Su tale questione, tuttavia, il processo penale per “abuso edilizio” che era stato parallelamente avviato contro il proprietario, i progettisti e l’impresa realizzatrice, si era concluso poco dopo con l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” degli imputati, pronunciato dalla sentenza penale definitiva che aveva ricostruito i fatti in modo divergente rispetto al precedente giudicato amministrativo, in particolare in base all’avvenuto accertamento – sulla base delle prove assunte nel dibattimento penale – della “preesistenza” delle finestre. A seguito della sentenza penale, il proprietario aveva presentato alla Sovrintendenza un’istanza nella quale aveva sostenuto, da un lato, che a seguito del giudicato amministrativo (che aveva annullato i precedenti provvedimenti abilitativi per “difetto di motivazione e di istruttoria”) la Sovrintendenza avrebbe dovuto nuovamente provvedere in proposito; dall’altro, che in tale occasione la stessa non avrebbe potuto non tener conto di quanto positivamente accertato “in fatto” dal Giudice penale circa la “preesistenza” delle aperture. La Sovrintendenza aveva respinto l’istanza, ritenendo che dal giudicato amministrativo, precedente a quello penale, derivasse un’assoluta impossibilità di provvedere nuovamente, tanto meno rilasciando il nulla osta che avrebbe dovuto basarsi su una circostanza – la preesistenza delle finestre nella struttura originaria dell’immobile – che, a detta dell’Amministrazione, era stata esclusa dalle sentenze amministrative passate in giudicato, accertamento rispetto al quale la sopravvenienza dell’opposto giudicato penale non avrebbe potuto essere considerata.
Il Consiglio di Stato nella sentenza in commento ha chiarito invece che, una volta annullato per difetto di motivazione e di istruttoria un precedente provvedimento, l’Amministrazione conserva non solo il potere, ma anche il dovere di riesercitare la propria funzione. Nel nuovo procedimento, inoltre, la stessa deve comunque tenere conto delle sopravvenienze nel frattempo intervenute.
Tra queste sopravvenienze, ha precisato il Consiglio di Stato, può ben rientrare anche un giudicato penale che abbia nel frattempo accertato, con efficacia definitiva, circostanze rilevanti sulla medesima vicenda oggetto del procedimento amministrativo. Sebbene tale giudicato non vincoli formalmente l’Amministrazione che non è stata parte del processo penale, esso costituisce comunque un elemento che deve essere considerato e adeguatamente valutato nella nuova istruttoria e nella motivazione del provvedimento rieditato.
La decisione, in riferimento al delicato tema dei rapporti tra giudicato amministrativo e giudicato penale ed al possibile contrasto tra gli stessi, conferma l’attenzione della sentenza verso il principio di legalità sostanziale, imponendo all’Amministrazione una valutazione completa e aggiornata dei fatti, nel rispetto delle garanzie del procedimento e degli effetti delle decisioni giurisdizionali passate in giudicato. (L.R.)